Art. 4.
1. Il casco di protezione indossato dal personale delle Forze di polizia, secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 1, deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore una sigla univoca che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.
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2. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali e ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.
3. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentono l'identificazione dell'operatore, o di indossare caschi assegnati ad altri.